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Vedi l'Atto Costitutivo nel file allegato

Statuto dell'AERCO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE

FINALITÀ - DURATA


ARTICOLO 1

L’Associazione denominata Associazione Emiliano Romagnola Cori A.P.S., (successivamente definita semplicemente A.E.R.CO.) ha sede a Bologna in Via Barberia 9, ed è una Associazione diPromozione Sociale organizzata ai sensi dell’art. 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, operante nel settore culturale che riunisce complessi corali della regione che siano comunque composti da cantori non professionisti. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

A.E.R.CO. svolge attività di utilità sociale a favore di associati, come pure di terzi, senza scopo di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza dei loro diritti.

A.E.R.CO. opera, senza scopo di lucro, intendendo affrontare ed approfondire i problemi comuni all'attività artistica che i complessi corali svolgono prefiggendosi inoltre di:
a) svolgere un lavoro di coordinamento fra tutte le realtà corali della regione, al fine di contribuire all'interscambio delle varie esperienze di coralità che operano nel territorio e tra queste ed il resto della coralità italiana ed estera, nell'esclusivo intento di valorizzare l'attività dei cori, riconoscendo loro una precisa collocazione nel settore di quanti - enti, organismi, cooperative, associazioni - operano nel campo della cultura musicale;

b) promuovere l'attività dei cori associati che operano in tutti gli ambiti della musica corale, con l'obiettivo di operare per elevare il livello di artisticità degli stessi, fornendo opportuni strumenti e sussidi tecnici, didattici, formativi ed organizzativi atti a realizzare gli obiettivi prefissati;

c) incentivare la formulazione di nuovi repertori corali sempre più impegnativi ed interessanti con ricerche condotte sia sul patrimonio musicale popolare della nostra regione (anche al fine di reperire testi per le successive elaborazioni corali), che sulla letteratura corale polifonica e popolare italiana e straniera, con un’ottica particolare rivolta agli autori emiliano romagnoli ed alle metodologie interpretative;

d) promuovere l'attività corale in sede regionale, organizzando incontri periodici al fine di scambiare il materiale musicale, frutto delle singole ricerche, predisporre un lavoro comune di analisi e comparazione del suddetto materiale, coordinare e valorizzare il lavoro svolto a mezzo di manifestazioni, rassegne e concerti;

e) sollecitare l'interesse degli Enti Pubblici, istituzionalmente destinati a sostenere le iniziative culturali rivolte al settore della cultura musicale in genere e corale in particolare, al fine di ottenere quei supporti economici alle nostre attività che sono previsti dalle leggi nazionali e da quelle emanate dalla Regione Emilia-Romagna;

f) svolgere un'efficace opera di promozione presso gli organi di informazione ed i mass-media in genere per estendere e focalizzare l'attenzione pubblica e privata sulle attività realizzate da A.E.R.CO. e dai singoli cori e sulla filosofia di impegno culturale che sta alla base di esse;

g) promuovere opportune iniziative atte incentivare e stimolare la composizione e la elaborazione corale.

h) incentivare la veicolazione della cultura corale tra la Regione Emilia-Romagna, il resto d’Italia, dell’Europa e del Mondo.

i) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi del D.Lgs3 luglio 2017, n.117 art. 5 comma 1 lett. i)

j) svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L’Associazione ha durata illimitata.


TITOLO II

SOCI


ARTICOLO 2

A.E.R.CO. costituisce una Associazione aperta. Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell’Associazione tutti quei complessi corali regionali che, condividendo le finalità statutarie, siano disposti a contribuire alla loro realizzazione, senza limitazione alle proprie condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ARTICOLO 3

I Complessi Corali che intendono essere ammessi come soci dovranno farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda (reperibile presso la sede di A.E.R.CO. oppure attraverso il sito internet ufficiale ovvero facendone richiesta tramite lettera raccomandata o P.E.C.), indirizzata al Consiglio Direttivo a firma del loro Presidente, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, sarà cura di A.E.R.CO motivare e comunicare per iscritto al richiedente la decisione. Il Presidente del complesso corale potrà presentare ricorso al Presidente di A.E.R.CO. entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; sul ricorso si pronuncerà l'Assemblea Generale dell’Associazione alla sua prima convocazione ordinaria.

ARTICOLO 4

La qualifica di socio dà diritto:

1) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

2) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, nelle modalità successivamente descritte, in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

3) a godere dell’elettorato attivo e passivo nelle persone dei rispettivi rappresentanti.

4) ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente (a mezzo lettera raccomandata o P.E.C.); l’accesso ai libri potrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta con modalità in presenza o telematica.

ARTICOLO 5

I Complessi Corali Associati sono tenuti:

1) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

2) al versamento della quota associativa annuale. Le quote associative non sono trasferibili a nessun titolo e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 6

La qualifica di Complesso Corale associato si perde per recesso, per esclusione, a seguito del mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi (riferiti agli anni di esercizio sociale) o per causa di estinzione della persona giuridica stessa. Durante l’annualità del primo mancato pagamento, il Socio viene sospeso da tutte le sue funzioni e diritti acquisiti a norma di Statuto. Al momento della regolarizzazione della sua posizione, riacquisirà i suoi diritti. Per le Associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) vale l’art. 24, comma 2 del Codice Civile che prevede che la dichiarazione di recesso per avere efficacia allo scadere dell’anno in corso, deve essere comunicata al Presidente almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale.

ARTICOLO 7

Le dimissioni dalla Associazione dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dalPresidente del Complesso Corale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. 

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Complesso Corale Associato:

1) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; 

2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

3) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro trenta giorni e ratificato dalla prima Assemblea Generale ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea Generale, alla quale devono essere convocati i rappresentanti del Complesso Corale interessato, si procederà in contraddittorio con i suddetti rappresentanti ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ARTICOLO 8

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o invio telematico (piattaforma informatica o P.E.C.). I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.


TITOLO III

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COLLABORAZIONI - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 9

A.E.R.CO. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote associative degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale ai sensi degli art. 5,6 e 7 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n.117.

j) Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, così come previsto del D.Lgs 3 Luglio 2017, n.117. 

Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Ai volontari che svolgono attività di volontariato in modo occasionale e non, potranno essere rimborsate da A.E.R.CO. soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nei limiti massimi e alle condizioni stabilite e preventivamente dal Consiglio Direttivo. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.й fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 10

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio annuale deve essere approvato dalla Assemblea Generale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.


TITOLO IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE ASSEMBLEA GENERALE CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE – VICE-PRESIDENTE SEGRETARIO REGIONALE - ASSEMBLEE PROVINCIALI DELEGAZIONI PROVINCIALI - DELEGATI PROVINCIALI COMMISSIONE ARTISTICA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI


ARTICOLO 11

Sono organi deliberanti di A.E.R.CO.:

1) l'Assemblea Generale;

2) il Consiglio Direttivo;

3) Le Assemblee Provinciali;

4) Le Delegazioni Provinciali;


Sono organi esecutivi di A.E.R.CO.: 

5) il Presidente;

6) il Vice-Presidente;

7) la Giunta Esecutiva

8) il Segretario Regionale;

9) i Delegati Provinciali;


Sono organi consultivi di A.E.R.CO.:

10) La Commissione Artistica; 

Le cariche di cui ai punti 5, 6, 8 e 9 non sono cumulabili. 

Non possono far parte della CommissioneArtistica, con la sola esclusione dei membri di diritto (Presidente e Direttore della rivista FARCORO), il Vice- Presidente, il Segretario Regionale ed i Delegati Provinciali.

ARTICOLO 12

L’Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria o straordinaria, è il massimo organo  deliberativo e sovrano della Associazione, è formata da due rappresentanti di ogni Complesso Corale associato, entrambi con diritto di voto. 

Partecipano inoltre all’Assemblea Generale, senza diritto divoto:

1) I componenti del Consiglio Direttivo;

2) I componenti della Commissione Artistica;

L’Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

L’Assemblea Generale ordinaria discute e delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Generale straordinaria.

In particolare sono compiti dall’Assemblea Generale ordinaria:

1) nominare e revocare i componenti degli organi sociali limitatamente al Presidente e al Vice-Presidente;

2) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

3) approva il bilancio;

4) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

5) deliberare sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

6) deliberare sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;

7) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8) fissare le linee di indirizzo dell’attività annuale;

9) destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

10) deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo. 

ARTICOLO 14

L’Assemblea Generale, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ARTICOLO 15

L’Assemblea Generale, è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio su invito scritto o inviato per via telematica dal Segretario, comunicato almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’adunanza coadiuvato da due scrutatori.Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.L’Assemblea Generale si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ose ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno undecimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

In Assemblea Generale i Complessi Corali associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto, così come previsto dall’art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile, ad esprimere due voti e ciШ a far tempo dal momento dell’iscrizione. In caso di assemblea svolta in modalità telematica, hanno diritto ad esprimere un voto.

Ogni Complesso Corale associato, a mezzo dei suoi rappresentanti, può rappresentare in Assemblea Generale, per mezzo di delega scritta, non più di un Complesso Corale associato. L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:- sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare le identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Le votazioni necessarie in fase assembleare potranno avvenire nei modi decisi dal Consiglio Direttivo(piattaforme web idonee, corrispondenza o altre modalità).

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, da un Delegato per ognuna delle province emiliano romagnole e dal Segretario Regionale (quest’ultimo senza diritto di voto). Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri; è l’organo designato ad approvare l’ingresso degli Associati; inoltre dovrà deliberare anche l’allontanamento dei Complessi Corali non rispettosi delle norme previste nello Statuto.Il Consiglio Direttivo dovrà compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti al Presidente e all’Assemblea Generale, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del ConsiglioDirettivo, redatti a cura del Segretario Regionale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) predisporre il rendiconto economico – finanziario;

c) predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti interni;

d) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;

e) nominare il Segretario Regionale di cui al successivo art. 19;

f) nominare un membro della Giunta Esecutiva di cui all’art. 20;

g) nominare la Commissione Artistica, definirne ed aggiornarne le competenze ed il regolamento di operatività.

h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea Generale dei soci o alla Giunta Esecutiva, ivi compresa la determinazione e deliberazione della quota associativa annuale;

j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.Presidente, Vice-Presidente e Delegati Provinciali, restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili limitatamente a due ulteriori mandati consecutivi.

ARTICOLO 17

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale tra i rappresentanti (regolarmente iscritti e associati al loro coro di appartenenza) dei Complessi Corali associati, ha la firma legale dell’Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; rappresenta ufficialmente l'Associazione in seno a FE.N.I.A.R.CO. ed in tutti i contatti operativi con Enti, Associazioni, finalizzati a realizzare i presupposti dell'Art. 1; è membro di diritto della GiuntaEsecutiva; convoca l’Assemblea Generale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e stabilisce l’ordine del giorno dei lavori; partecipa all’Assemblea Generale, senza diritto di voto; provvede a coordinare i lavori per rendere esecutive le scelte culturali e le delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; cura la direzione dell’Associazione, la manutenzione e la gestione dei beni ad essa collegati e, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva; vigila sul pieno rispetto delle norme contenute in questo Statuto. Vaglia le proposte e i progetti e li sottopone alla deliberazione del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva. Dura in carica tre anni, è immediatamente rieleggibile limitatamente a ulteriori due mandati consecutivi ed è anche membro di diritto della Commissione Artistica. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni spetta al Consiglio Direttivo convocare entro 30 giorni l’Assemblea Generale per eleggere un nuovo Presidente.

ARTICOLO 18

Il Vice-Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale tra i rappresentanti (regolarmente iscritti e associati al loro coro di appartenenza) dei Complessi Corali associati; collabora con il Presidente alla vita della Associazione e lo sostituisce, in caso di sua assenza, in tutte le competenze previste dall’Art.17 dello Statuto. E' membro di diritto della Giunta Esecutiva. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile limitatamente a ulteriori due mandati consecutivi. Partecipa all’Assemblea Generale senza diritto di voto.

ARTICOLO 19

Il Segretario Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo, cura i collegamenti tra i soci e l'Associazione e promuove le iniziative organizzative nello spirito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale e delle indicazioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali della AssembleaGenerale, del Consiglio Direttivo e provvede all'Ufficio di Segreteria, ivi compresi gli aspetti contabili ed amministrativi. Il Segretario Regionale, quale responsabile amministrativo, è altresì preposto a verificare la regolare gestione dei bilanci presentati dalle Delegazioni provinciali. IlSegretario Regionale può esercitare specifici compiti e funzioni su delega del Consiglio Direttivo.

Partecipa, infine, all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il suo mandato è annuale, rinnovabile e comunque la sua nomina scade in concomitanza con la scadenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

La Giunta Esecutiva è formata da membri del Consiglio Direttivo. E' composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un membro tra coloro che compongono il Consiglio Direttivo, ad esclusione del Segretario Regionale, e nominato dal Consiglio. Le funzioni della Giunta sono quelle di provvedere all’ordinaria amministrazione dell’Associazione, di approvare progetti e di affidare incarichi di modesta entità che non richiedono il benestare del Consiglio Direttivo. Le delibere della Giunta, una volta approvate, dovranno essere successivamente comunicate al Consiglio Direttivo. La durata della Giunta è pari a quella dei suoi componenti.

ARTICOLO 21

La Delegazione Provinciale è costituita da un Delegato Provinciale oltre ad un Gruppo Direttivo formato da un minimo di 2 ad un massimo di 6 membri in rappresentanza dei cori iscritti in quella provincia o entità territoriale e che sono i responsabili ed i coordinatori di A.E.R.CO. nella provincia di estrazione. Tutti vengono eletti con votazione separata, da effettuarsi entro un mese prima dell’Assemblea Generale elettiva, dai rappresentanti (regolarmente iscritti e associati al loro coro di appartenenza) dei cori che risiedono nella stessa provincia, riuniti in Assemblea Provinciale, secondo le norme che regolano i lavori dell’Assemblea Generale. Il loro mandato è triennale e sono immediatamente rieleggibili limitatamente a due ulteriori mandati consecutivi. Il DelegatoProvinciale agisce da tramite tra il Consiglio Direttivo ed i cori della propria provincia attuando un'opera di decentramento, tesa a trasferire le competenze stabilite dal Consiglio Direttivo, al fine di facilitare l'azione dell'Associazione e lo sviluppo dell'attività corale. Al Delegato Provinciale Пdemandata la rappresentanza di A.E.R.CO. nella provincia di competenza, in assenza del Presidente o del Vice-Presidente. Il Delegato Provinciale partecipa all’Assemblea Generale senza diritto di voto.

ARTICOLO 22

La Delegazione Provinciale può attivarsi, nello spirito di quanto stabilito dall’Art. 3 dello Statuto, per ricercare in sede locale opportuni ed autonomi finanziamenti. I contributi ottenuti verranno comunque elargiti, direttamente o indirettamente alla Associazione regionale, che provvederà a trasferirli alDelegato Provinciale di competenza. Il Delegato Provinciale sarà responsabile diretto della gestione attiva o passiva dei contributi trasferitigli, che verranno comunque ascritti, in forma separata e con bilancio separato, al bilancio annuale di A.E.R.CO. In caso di disavanzo attivo la rimanenza resterà a disposizione della Delegazione per essere investita in successive iniziative. Qualora la Delegazione non fosse in grado di assolvere a quanto detto, tale rimanenza verrà accorpata in toto al bilancio annuale dell’Associazione.

La Delegazione ha la facoltà di istituire una Commissione Artistica Provinciale avente funzione consultiva in merito a progetti di modesta entità da realizzare all’interno della provincia. I progetti da realizzare a cura delle Delegazioni Provinciali dovranno essere comunicati al Consiglio Direttivo che dovrà anche procedere alla loro approvazione qualora gli stessi incidano sul budget regionale. Le modalità di formazione della Commissione, così come i criteri di selezione dei componenti, saranno stabilite alla prima riunione post insediamento della Delegazione Provinciale. Tutti i suoi membri ne faranno parte a titolo gratuito. La nomina di tale Commissione Artistica Provinciale dovrà essere comunicata al Presidente e al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23

La Commissione Artistica, nominata dal Consiglio Direttivo con le modalità stabilite da apposito Regolamento, è un organo consultivo formato da otto membri di cui sei Direttori di complessi corali, ai quali affidare compiti di consulenza artistica e tecnica e la delega al sostegno musicale ai Complessi Corali associati che ne facciano richiesta. Il Presidente di A.E.R.CO. ed il Direttore della Rivista FARCORO fanno parte di diritto della Commissione Artistica. Gli appartenenti al Consiglio Direttivo, tranne il Presidente di A.E.R.CO., non possono essere nominati membri della Commissione Artistica.

I componenti la Commissione Artistica eleggono al loro interno un Direttore ed un Segretario; ilDirettore ha la facoltà di riunire la Commissione per analizzare i progetti musicali da sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo. I Commissari possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo con funzione consultiva su esplicita richiesta del Consiglio Direttivo stesso. Il mandato della Commissione Artistica ha durata triennale ed è possibile la rinomina degli stessi Commissari per ulteriori successivi mandati.

ARTICOLO 24

Presso la sede di A.E.R.CO. saranno conservati i libri sociali, nello specifico:

1) libro degli Associati;

2) libro delle Assemblee Generali;

3) libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, e della Giunta Esecutiva;

4) bilanci e/o rendiconti annuali;

5) registro dei Volontari;

Tutti i libri e registri saranno consultabili dagli Associati, previa richiesta scritta al Presidente. Sarà assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Il Bilancio, che dovrà essere sottoposto al voto dell’Assemblea Generale, dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15giorni prima della data dell’Assemblea Generale, e potrà essere consultato dai Soci.

La rendicontazione (bilancio o rendiconto di cassa) dovrà essere eseguita secondo l’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017,l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l’associazione deve nominare unRevisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il registro dei volontari dovrà contenere l’elenco dei Volontari occupati in maniera continuativa e quindi non occasionali, e dovrà essere loro garantita copertura assicurativa come da art. 18 D. Lgs. 117/2017.


TITOLO V

SCIOGLIMENTO - FORO COMPETENTE - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 25

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale delRegistro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 26

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione П di competenza del Foro di Bologna.

ARTICOLO 27

L’entrata in vigore delle modifiche del presente Statuto comporta l’immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all’adozione di apposite disposizioni regolamentari o elettorali, e per quanto non diversamente disposto.

ARTICOLO 28

Disposizione transitoria. Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e l’iscrizione di A.E.R.CO. nel medesimo, ovvero l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e A.E.R.CO. vi sarà iscritta ed i medesimi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 29

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, approvato e sottoscritto dall’Assemblea Generale dei Soci del 28 marzo 2021.


Il Presidente AERCO                                Il Segretario AERCO 

 Andrea Angelini                                       Stella Bilancioni

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